La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed e' apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile, prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Qualora cio' sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio e' apposto sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

Testo vigente dal 1 luglio 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82~art16 · fonte del testo