((Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuera' ad effettuarsi esclusivamente ad anzianita', prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913)).

Testo vigente dal 13 febbraio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1948 al 13 febbraio 1951. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Sino a tutto l'anno tolto: 1948 aggiunto: 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia … fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 tolto: ed aggiunto: e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;815~artunico · fonte del testo