Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1948 al 9 ottobre 2010. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'indennita' militare da corrispondere ai sottufficiali delle Forze armate e' stabilita nella misura lorda mensile seguente:
tolto: celibi ammogliati
tolto: Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti...... L. 4.700 L. 8.200 Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti............ L. 4.600 L. 8.050 Maresciallo capo e gradi corrispondenti............ L. 4.400 L. 7.700 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti...... L. 4.300 L. 7.500 Sergente maggiore e gradi corrispondenti............ L. 2.350 L. 3.900 Sergente e gradi corrispondenti............ L. 2.200 L. 3.650aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;814~art2 · fonte del testo
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