Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1948 al 22 dicembre 2008. 65 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali inferiori in aspettativa per infermita' proveniente da cause di servizio, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in applicazione del presente decreto, hanno diritto per il periodo massimo di tre anni, a decorrere dalla data dei collocamento in aspettativa per le infermita' stesse, di optare per il trattamento economico che sarebbe loro spettato se fossero rimasti nella precedente posizione di aspettativa per infermita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;810~art6 · fonte del testo
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