Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1948 al 22 dicembre 2008. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Gli ufficiali indicati nell'art. 1, ai fini del collocamento in ausiliaria o della dispensa dal servizio d'autorita', sono valutati sulla base dell'affidamento da essi dato di percorrere, in modo particolarmente distinto, l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano gia' conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio. Detta valutazione e effettuata da apposite commissioni nominate dal Ministro per la difesa e formate da un ufficiale generale, presidente, e da quattro colonnelli o tenenti colonnelli, membri, sulla scorta delle pratiche personali degli ufficiali interessati, quali risultano allo stato degli atti, nonche' delle informazioni o rapporti che le commissioni riterranno di chiedere. Il giudizio di primo grado e' devoluto alle stesse commissioni. Il giudizio definitivo spetta al Ministro per la difesa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;810~art3 · fonte del testo