Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: "0,50", sono sostituite dalle seguenti: "0,40";
  • b)all'articolo 12, comma 5:
  • 1)nel primo periodo le parole: "0,50", sono sostituite dalle seguenti: "0,40";
  • 2)nel secondo periodo, le parole da: "In sede di prima applicazione" fino a: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Con lo stesso decreto puo' essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni";
  • 3)e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "A partire dal 1 gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b), e dal presente comma e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all'andamento dei tassi di mercato.";
  • c)all'articolo 17, comma 2, e' aggiunta, infine, la seguente lettera: "hter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze.";

Testo vigente dal 1 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-24;81~art1 · fonte del testo