Art. 8 — Scadenza dei versamenti rateali delle imposte

All'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica,» sono soppresse e le parole: «mese di novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre»;
  • b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.». Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Testo vigente dal 12 gennaio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-01-08;1~art8 · fonte del testo