Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1948 al 22 dicembre 2008. 263 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'aggio spettante sull'importo delle levate di valori bollati che vengono effettuate presso gli Uffici del registro e presso gli Istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati, dai distributori secondari diversi, dai rivenditori di generi di monopolio, dai cancellieri giudiziari e dagli ufficiali giudiziari, nonche' dai privati, che a norma delle vigenti disposizioni hanno diritto ad un aggio per l'acquisto di taluni tipi di valori bollati presso gli Uffici del registro e gli Istituti ed enti sopra ricordati, e' stabilito nelle misure seguenti per qualsiasi importo di valori prelevati dai:
tolto: a) cancellieri ed ufficiali giudiziari: lire una e centesimi 50 per cento;
tolto: b) distributori secondari, diversi dai rivenditori di generi di monopolio e dai cancellieri ed ufficiali giudiziari, e privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, fruiscono dell'aggio, prelevando direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito ed Enti autorizzati, i valori bollati, escluse le marche per l'imposta generale sull'entrata: lire due per cento;
tolto: c) Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse, agenti di cambio, aziende di credito e commissionari di Borsa, che acquistano direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati le apposite marche doppie per il pagamento della sovrimposta di negoziazione, istituite col decreto del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154: aggio di lire una per cento sull'importo delle marche acquistate, a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d'importo inferiore a L. 10.000. E' abrogata ogni disposizione contraria a quella contenuta nel presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;801~art1 · fonte del testo
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