Art. 2 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2000 al 20 marzo 2021. 374 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, si intende per:
tolto: a) prodotti: i prodotti di origine animale di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, inclusi i sottoprodotti di origine animale non compresi nell'allegato II del trattato, nonche' i prodotti vegetali di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b);
tolto: b) controllo documentale: la verifica dei certificati o documenti veterinari o di altri documenti di accompagnamento della partita;
tolto: c) controllo d'identita': la verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i certificati o documenti veterinari o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria e il prodotto;
tolto: d) controllo materiale: il controllo del prodotto stesso che comprende, eventualmente, verifiche dell'imballaggio e della temperatura nonche' prelievi di campioni e prove di laboratorio;
tolto: e) interessato al carico: qualsiasi persona fisica o giuridica che, in conformita' delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, ha la responsabilita' dello svolgimento delle varie fasi, nelle quali la partita puo' trovarsi, previste dal citato regolamento nonche' il rappresentante di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, che assume tale responsabilita' per quanto riguarda il seguito riservato ai controlli previsti dal presente decreto;
tolto: f) partita: una quantita' di prodotti della stessa natura, oggetto degli stessi certificati o documenti veterinari o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla stessa parte di esso;
tolto: g) posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanita' riconosciuto dalla Comunita' europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sui prodotti di cui alla lettera a) provenienti da Paesi terzi;
tolto: h) importazione: la messa in libera pratica dei prodotti nonche' l'intenzione di messa in libera pratica dei prodotti ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
tolto: i) destinazione doganale: la destinazione doganale di cui all'articolo 4, punto 15, del regolamento (CEE) n. 2913/92;
tolto: l) condizioni previste per l'importazione: le prescrizioni veterinarie stabilite dalla normativa comunitaria per i prodotti da importare o, in assenza di tali norme, dalla normativa nazionale;
tolto: m) veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero;
tolto: n) autorita' competente: il Ministero della sanita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;80~art2 · fonte del testo
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