L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Alla liquidazione mensile delle quote di proventi erariali spettanti alla regione provvedono, salvo il disposto del successivo comma, la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia e le relative sezioni staccate provinciali operanti nella regione, sulla base dei versamenti in conto competenza e residui affluiti alle coesistenti sezioni di tesoreria dello Stato e dei versamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2. 2. Alla liquidazione della quota dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi provvede la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia per l'intero territorio. 3. La corresponsione di dette quote alla regione viene disposta a cura dei predetti uffici mediante ordinativi su aperture di credito emesse senza limiti di importo.".

Testo vigente dal 29 gennaio 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;8~art3 · fonte del testo