Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1952 al 22 dicembre 2008. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: La disposizione dell'art. 13, primo comma, del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente la assoggettabilita' all'imposta sull'entrata dei passaggi di merci fra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, e' applicabile anche all'ipotesi di negozi e spacci di vendita diretta al pubblico gestiti da intermediari, ancorche' appartenenti a questi ultimi. La norma di cui al richiamato art. 13 non si applica nel caso di laboratorio direttamente comunicante col negozio di vendita al pubblico, quando la ditta gestisca un unico laboratorio ed il solo negozio con esso direttamente comunicante, ed il laboratorio rifornisca il solo suddetto negozio. Non verificandosi anche una sola delle dette condizioni, trova integrale applicazione la disposizione del citato art. 13.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;799~art9 · fonte del testo