Art. 7 — Piccole reti isolate

Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato entro il 30 settembre 1999 su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate. Il regolamento si attiene ai seguenti criteri ed obiettivi:

  • a)sicurezza, efficienza ed economicita' del servizio;
  • b)sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

Testo vigente dal 30 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1999

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1999 al 30 aprile 1999. 6 parole tolte.

tolto: e) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art7 · fonte del testo