Qualora il deposito previsto dall'articolo precedente debba effettuarsi prima che il Tesoro dello Stato abbia incassato, mediante cessione dei prodotti forniti o altrimenti, le somme corrispondenti a quelle notificate al Governo italiano, per il versamento al conto corrente presso la Banca d'Italia, ai termini del predetto accordo, il Ministro per il tesoro, ove non ritenga di utilizzare altri fondi, e' autorizzato a fare ricorso ad una speciale anticipazione da parte della Banca d'Italia. Il netto ricavo delle cessioni dei prodotti che perverra' all'Amministrazione del tesoro dovra' essere integralmente versato alla Banca d'Italia per il graduale rimborso della anticipazione di cui al precedente comma. In ogni caso l'anticipazione dovra' essere completamente estinta entro l'esercizio finanziario 1948-49. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 agosto 1949, n. 730
1La L. 21 agosto 1949, n. 730 ha disposto (con l'art. 6) che "A parziale modifica dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, le anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia in esecuzione del decreto stesso per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, dovranno essere estinte entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui le anticipazioni sono state effettuate".
Testo vigente dal 21 ottobre 1949
