Qualora il deposito previsto dall'articolo precedente debba effettuarsi prima che il Tesoro dello Stato abbia incassato, mediante cessione dei prodotti forniti o altrimenti, le somme corrispondenti a quelle notificate al Governo italiano, per il versamento al conto corrente presso la Banca d'Italia, ai termini del predetto accordo, il Ministro per il tesoro, ove non ritenga di utilizzare altri fondi, e' autorizzato a fare ricorso ad una speciale anticipazione da parte della Banca d'Italia. Il netto ricavo delle cessioni dei prodotti che perverra' all'Amministrazione del tesoro dovra' essere integralmente versato alla Banca d'Italia per il graduale rimborso della anticipazione di cui al precedente comma. In ogni caso l'anticipazione dovra' essere completamente estinta entro l'esercizio finanziario 1948-49. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 agosto 1949, n. 730

1

La L. 21 agosto 1949, n. 730 ha disposto (con l'art. 6) che "A parziale modifica dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, le anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia in esecuzione del decreto stesso per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, dovranno essere estinte entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui le anticipazioni sono state effettuate".

Testo vigente dal 21 ottobre 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 ottobre 1949

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1948 al 21 ottobre 1949.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 agosto 1949, n. 730

    La L. 21 agosto 1949, n. 730 ha disposto (con l'art. 6) che "A parziale modifica dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, le anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia in esecuzione del decreto stesso per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, dovranno essere estinte entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui le anticipazioni sono state effettuate".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;781~art2 · fonte del testo