Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, e' modificato come segue: "Il Consiglio di amministrazione e' costituito, oltre che del presidente, di venti componenti di nomina ministeriale, di cui: un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero della marina mercantile; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; quattro rappresentanti delle Ferrovie dello Stato; tre rappresentanti dell'Istituto per la ricostruzione industriale; dieci designati dai partecipanti privati".
Testo vigente dal 26 giugno 1948
