L'art. 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 569, e' sostituito come segue: Sono organi dell'Ente:
- 1)il presidente;
- 2)il Consiglio di amministrazione;
- 3)il Collegio dei sindaci. L'Ente e' amministrato da un Consiglio composto da un presidente e da otto membri, dei quali cinque in rappresentanza uno per ciascuno rispettivamente dei Ministeri dell'industria e del commercio, dell'interno, del tesoro, delle finanze e dei trasporti, e tre esperti designati dal Ministero dell'industria e del commercio. I componenti del Consiglio suddetto sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze. L'Ente si obbliga con la firma del presidente in relazione ai poteri a lui conferiti secondo lo statuto. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Testo vigente dal 21 maggio 1948
