Art. 8 — Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Testo vigente dal 5 maggio 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-15;77~art8 · fonte del testo