Art. 14 — Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Testo vigente dal 1 dicembre 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286~art14 · fonte del testo