Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1995 al 13 ottobre 2000. 201 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attivita' amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni dei comuni e delle cittë' metropolitane ed e' svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilita' dell'ente. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

tolto: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

tolto: b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche' rilevazione dei risultati raggiunti;

tolto: c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione dell'impresa. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicita' dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 70, comma 7.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77~art40 · fonte del testo