Art. 110 — Determinazione delle classi demografiche e della popolazione residente
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1995 al 13 ottobre 2000. 192 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:
tolto: a) comuni con meno di 500 abitanti;
tolto: b) comuni da 500 a 999 abitanti;
tolto: c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
tolto: d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
tolto: e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
tolto: f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
tolto: g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
tolto: h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
tolto: i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
tolto: l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
tolto: m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
tolto: n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre. Per le disposizioni del presente decreto legislativo che fanno riferimento alla popolazione degli enti locali va considerata, se non diversamente disciplinato, per i comuni e le province la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT, ovvero secondo i dati UNCEM per le comunita' montane. Per le comunita' montane ed i comuni di nuova istituzione viene utilizzato l'ultimo dato disponibile riferito alla popolazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77~art110 · fonte del testo
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