Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231.
Abrogato dal 9 maggio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231.
Abrogato dal 9 maggio 2018
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1993 al 9 maggio 2018. 319 parole tolte, 10 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o i loro componenti devono essere espressi numericamente. Le unita' di misura da usare sono le seguenti:
tolto: a) valore energetico, kcal e kJ;
tolto: b) proteine, grammi (g);
tolto: c) carboidrati, grammi (g);
tolto: d) grassi, eccettuato il colesterolo, grammi (g);
tolto: e) fibre alimentari, grammi (g);
tolto: f) sodio, grammi (g);
tolto: g) colesterolo, milligrammi (mg);
tolto: h) vitamine e sali minerali, le unita' di misura specificate nell'allegato. I valori di cui al comma 1 devono essere riferiti a 100 g o a 100 ml. I dati di cui al comma 2 possono essere espressi per razione, se questa e' quantificata sull'etichetta, o per porzione, a condizione che sia indicato il numero di porzioni contenute nella confezione. Le quantita' riportate devono essere quelle presenti nell'alimento al momento della vendita; detti valori possono riferirsi anche all'alimento pronto per il consumo a condizione che vengano forniti sufficienti informazioni sulle modalita' di preparazione. I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono inoltre essere espressi come percentuale della razione giornaliera raccomandata riportata nell'allegato riferite alle quantita' specificate ai sensi dei commi 2 e 3. La percentuale della dose giornaliera raccomandata per vitamine e sali minerali puo' essere fornita mediante rappresentazione grafica. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli o l'amido, la relativa indicazione deve seguire immediatamente la dichiarazione del tenore di carboidrati come segue:
tolto: a) carboidrati g, di cui:
tolto: 1) zuccheri g;
tolto: 2) polialcoli g;
tolto: 3) amido g. L'indicazione della quantita', del tipo di acidi grassi e della quantita' di colesterolo deve seguire immediatamente la dichiarazione della quantita' di grassi totali come segue:
tolto: a) grassi g, di cui:
tolto: 1) saturi g;
tolto: 2) monoinsaturi g;
tolto: 3) polinsaturi g;
tolto: 4) colesterolo mg. I valori dichiarati sono valori medi rilevati in base:
tolto: a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore;
tolto: b) al calcolo sui valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati;
tolto: c) ai calcoli sui dati generalmente fissati e accettati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;77~art6 · fonte del testo
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