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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1993 al 9 maggio 2018. 319 parole tolte, 10 parole aggiunte in 21 capoversi.

tolto: Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o i loro componenti devono essere espressi numericamente. Le unita' di misura da usare sono le seguenti:

tolto: a) valore energetico, kcal e kJ;

tolto: b) proteine, grammi (g);

tolto: c) carboidrati, grammi (g);

tolto: d) grassi, eccettuato il colesterolo, grammi (g);

tolto: e) fibre alimentari, grammi (g);

tolto: f) sodio, grammi (g);

tolto: g) colesterolo, milligrammi (mg);

Mostra gli altri 13 capoversi cambiati

tolto: h) vitamine e sali minerali, le unita' di misura specificate nell'allegato. I valori di cui al comma 1 devono essere riferiti a 100 g o a 100 ml. I dati di cui al comma 2 possono essere espressi per razione, se questa e' quantificata sull'etichetta, o per porzione, a condizione che sia indicato il numero di porzioni contenute nella confezione. Le quantita' riportate devono essere quelle presenti nell'alimento al momento della vendita; detti valori possono riferirsi anche all'alimento pronto per il consumo a condizione che vengano forniti sufficienti informazioni sulle modalita' di preparazione. I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono inoltre essere espressi come percentuale della razione giornaliera raccomandata riportata nell'allegato riferite alle quantita' specificate ai sensi dei commi 2 e 3. La percentuale della dose giornaliera raccomandata per vitamine e sali minerali puo' essere fornita mediante rappresentazione grafica. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli o l'amido, la relativa indicazione deve seguire immediatamente la dichiarazione del tenore di carboidrati come segue:

tolto: a) carboidrati g, di cui:

tolto: 1) zuccheri g;

tolto: 2) polialcoli g;

tolto: 3) amido g. L'indicazione della quantita', del tipo di acidi grassi e della quantita' di colesterolo deve seguire immediatamente la dichiarazione della quantita' di grassi totali come segue:

tolto: a) grassi g, di cui:

tolto: 1) saturi g;

tolto: 2) monoinsaturi g;

tolto: 3) polinsaturi g;

tolto: 4) colesterolo mg. I valori dichiarati sono valori medi rilevati in base:

tolto: a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore;

tolto: b) al calcolo sui valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati;

tolto: c) ai calcoli sui dati generalmente fissati e accettati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;77~art6 · fonte del testo