Art. 3 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Abrogato dal 23 marzo 2002
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Abrogato dal 23 marzo 2002
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1992 al 23 marzo 2002. 393 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attivita' indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
tolto: a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;
tolto: b) informano i lavoratori nonche' i loro rappresentanti dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure di prevenzione adottate; informano altresi' i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;
tolto: c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;
tolto: d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
tolto: e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di protezione;
tolto: f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonche' l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali medesime;
tolto: g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attivita'. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalita' per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attivita' di cui all'art. 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui al comma 1 del medesimo articolo. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovraintendono alle attivita' indicate all'articolo 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2002, N. 25
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;77~art3 · fonte del testo
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