Al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e' aggiunto il seguente art. 116-bis: "Ai titolari o reggenti di direzioni che non possono fruire di alloggio demaniale a titolo gratuito, compete l'indennita' mensile di alloggio nella seguente misura: grado 5°, ispettori generali, L. 3850; grado 6°, direttori superiori, L. 3400; grado 7° e 8°, direttori di prima e di seconda classe, L. 2700; grado 9°, primi segretari, L. 2500. Per i funzionari che risiedono in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'indennita' predetta e' ridotta di un quinto. Per i funzionari celibi l'indennita' stessa e' ragguagliata alla meta' di quella che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati dello stesso grado".
Testo vigente dal 24 giugno 1948
