Sono soppressi: l'indennita' di alloggio a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile, dei capi reparto, capisquadra e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, degli agenti tecnici dei fari, dei cantonieri e casellanti, dei titolari e reggenti delle direzioni degli istituti di prevenzione e pena, degli ufficiali e guardiani idraulici e del personale di custodia dei canali demaniali; le indennita' per i servizi di piena, di sorveglianza ai lavori ed idrometrico a favore del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche, previste dagli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1925, dall'art. 40 del decreto ministeriale 1 ottobre 1925 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1926; il compenso a favore degli incaricati dell'amministrazione del Foglio annunzi legali, previsto dall'art. 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3195; i soprassoldi giornalieri previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Testo vigente dal 24 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art31 · fonte del testo