Ai vice ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotto dall'articolo 10 del presente decreto e' attribuito con le seguenti modalita':

  • a)al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • b)al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 28-bis citato al comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 29 marzo 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76~art20 · fonte del testo