Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':

  • a)al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • b)al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis citati al comma 1 del presente articolo. Per il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti.

Testo vigente dal 29 marzo 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76~art18 · fonte del testo