Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli Istituti di cui al precedente art. 1, per l'attuazione del presente decreto, ed a provvedere allo stanziamento, nel bilancio della spesa, dei fondi all'uopo occorrenti.

Testo vigente dal 23 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;756~art2 · fonte del testo