Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rimborsare, in cinque rate annuali uguali posticipate, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, comprensive anche degli interessi nella ragione annua del sei per cento, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i rispettivi crediti risultanti verso lo Stato per le somme da essi somministrate a tutto il 31 dicembre 1945, in attuazione del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, e della conseguente convenzione 8 giugno 1936, approvata e resa esecutiva con decreto dei Ministri per le finanze e per le corporazioni in data 30 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 10 Finanze, foglio n. 36, per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra.
Testo vigente dal 23 giugno 1948
