L'imposta di negoziazione sulle azioni della Societa' e' ridotta alla meta' fino a che la "Firmare" conservi la maggioranza azionaria. Cessando tale maggioranza, la Societa' deve farne denunzia al competente Ufficio del registro entro sessanta giorni, sotto sanzione di una sovrattassa pari a sei decimi della maggiore imposta dovuta.

Testo vigente dal 23 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;755~art4 · fonte del testo