L'imposta di negoziazione sulle azioni della Societa' e' ridotta alla meta' fino a che la "Firmare" conservi la maggioranza azionaria. Cessando tale maggioranza, la Societa' deve farne denunzia al competente Ufficio del registro entro sessanta giorni, sotto sanzione di una sovrattassa pari a sei decimi della maggiore imposta dovuta.
Testo vigente dal 23 giugno 1948
