Gli onorari notarili relativi alla stipulazione degli atti sopra menzionati saranno liquidati nella misura normale prevista dalle vigenti disposizioni della legge notarile quando il valore dell'oggetto degli atti stessi non superi un milione di lire. Per gli atti il cui valore superi un milione di lire gli onorari suddetti saranno ridotti alla meta' per la quota eccedente il valore sopra indicato e fino ad un valore inferiore ai dieci milioni, ad un decimo per la quota da dieci milioni in piu'.

Testo vigente dal 23 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;755~art2 · fonte del testo