Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 2016 al 28 giugno 2022. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:

tolto: a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;

tolto: b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;

tolto: c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2022, N. 76

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;75~art2 · fonte del testo