Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 10 si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attivita' previste dal comma 1 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con lo stesso criterio, almeno ogni tre anni. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applica l'importo forfettario pari a tremila euro. Le tariffe di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte prima dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 10.

Testo vigente dal 26 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-29;75~art14 · fonte del testo