Al personale dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici, di ruolo e non di ruolo, che sia incaricato di servizi di istituto per sopraluoghi e lavori in localita' distanti piu' di un chilometro dal proprio ufficio, ma meno di quanto previsto perche' sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, e' concesso in aggiunta, al rimborso delle spese di trasporto, una indennita' pari rispettivamente ad un decimo o ad un quinto della diaria normale di missione, escluso il supplemento di pernottazione, a seconda che l'espletamento dell'incarico richieda un'assenza dall'ufficio di durata non superiore o superiore alle cinque ore. Il tempo impiegato in piu' servizi nella medesima giornata si somma agli effetti del precedente comma. Nessuna indennita' viene corrisposta quando gli incarichi di cui sopra abbiano per scopo la semplice richiesta di notizie o di informazioni presso altri uffici ovvero l'esame di atti o disegni. In tal caso verranno rimborsate le sole spese di trasporto.

Testo vigente dal 22 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;742~art1 · fonte del testo