Al personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, di ruolo e non di ruolo, che sia incaricato di servizi d'istituto in localita' distanti piu' di un chilometro dal proprio ufficio, ma meno di quanto previsto perche' sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, e' concessa, in aggiunta al rimborso delle spese tranviarie, una indennita' pari rispettivamente ad un decimo o ad un quinto della diaria normale di missione, escluso il supplemento di pernottazione, a seconda che l'espletamento dell'incarico richieda un'assenza dall'ufficio di durata non superiore o superiore a cinque ore. Il tempo impiegato in piu' servizi nella medesima giornata si somma, agli effetti del precedente comma. Nessuna indennita' viene corrisposta quando gli incarichi di cui sopra abbiano per scopo semplici conferenze presso altri uffici, ovvero esami di atti o di disegni, o lavori di tavolo. In tal caso verranno rimborsate le sole spese tranviarie.

Testo vigente dal 10 aprile 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;230~art1 · fonte del testo