Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1948 al 16 dicembre 2010. 171 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Allo scopo di alleviare la crisi degli alloggi nei Comuni maggiormente danneggiati dalla guerra, inclusi negli elenchi di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, o in quelli di cui all'art. 191 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 10 aprile 1947, n. 261, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta motivata dalle Amministrazioni comunali, puo', previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, ove occorra, del Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda la tutela monumentale, artistica e paesistica, consentire che gli edifici ad uso di abitazione abbiano altezze maggiori di quelle prescritte dai regolamenti edilizi locali e dalle norme di attuazione dei rispettivi piani regolatori. La deroga puo' essere ammessa in via eccezionale anche per costruzioni eseguite oltre i limiti regolamentari anteriormente all'emanazione del presente decreto, quando si accerti che tali costrizioni si siano rese indispensabili per attenuare il grave disagio derivante dalla scarsita' di abitazioni. Le disposizioni di cui al presente decreto cesseranno di avere efficacia col 31 dicembre 1949.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;740~art9 · fonte del testo
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