L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccetto quelli attinenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea". Sono abrogati gli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

Testo vigente dal 7 aprile 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-09;74~art1 · fonte del testo