L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione e delle province autonome si esercita esclusivamente sui regolamenti di cui agli articoli 44, punto 1), e 54, punti 1) e 2), dello statuto, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.". E' abrogato l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.

Testo vigente dal 6 novembre 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-10-02;385~art1 · fonte del testo