Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1948 al 9 ottobre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I titolari di pensioni concesse con decreto di data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli precedenti devono presentare domanda all'Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio. Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e modalita' vigenti in materia di pensioni ordinarie. Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto i benefici previsti dagli articoli precedenti devono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;74~art5 · fonte del testo
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