Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1948 al 22 dicembre 2008. 114 parole tolte.
tolto: Le disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, e successive modificazioni, sono estese, in quanto applicabili, alla riparazione e alla ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico, danneggiati o distrutti da eventi bellici che non siano di proprieta' di stranieri e che servano direttamente all'esercizio del culto. La ricostruzione o riparazione degli edifici suddetti e' ammessa quando l'edificio da ricostruire o da riparare sia l'unico esistente nel Comune, si tratti di tempio od oratorio legalmente riconosciuto come tale e la riparazione o la ricostruzione siano ritenute necessarie dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, in relazione al numero dei fedeli del Comune.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;736~artunico · fonte del testo
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