Nella prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i posti di grado 6° (geometra superiore) saranno conferiti mediante scrutinio di merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai geometri capi che abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado 8°; i posti di grado 7° (primo geometra) saranno conferiti mediante scrutinio di merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione ai geometri capi che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado B°.
Testo vigente dal 21 giugno 1948
