Nella prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i posti di grado 6° (geometra superiore) saranno conferiti mediante scrutinio di merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai geometri capi che abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado 8°; i posti di grado 7° (primo geometra) saranno conferiti mediante scrutinio di merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione ai geometri capi che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado B°.

Testo vigente dal 21 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;732~art4 · fonte del testo