Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di capo tecnico aggiunto o di primo applicato, alla quale siano pervenuti mediante esame di avanzamento, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione, rispettivamente, a capo tecnico di 2ª classe o a computista; quando abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Testo vigente dal 8 novembre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-22;1143~art31 · fonte del testo