In applicazione del presente decreto e nei limiti degli organici di cui all'art. 1, potranno essere effettuate promozioni soltanto per gli ufficiali compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento per l'anno 1947 e non ancora scrutinati per effetto del ritardo della proroga del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 203.
Testo vigente dal 21 giugno 1948
