Art. 1250 c.o.m. — Promozioni

Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione. Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validita' del quadro stesso e' prorogata all'anno seguente. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validita' del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1250 · fonte del testo