Per il conferimento delle promozioni semestrali al grado di generale di brigata saranno applicate le norme di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45. Qualora al termine di ogni semestre il numero complessivo delle vacanze effettivamente verificatesi comporti una ripartizione proporzionale di vacanze diversa da quella attuata nel semestre stesso, si provvedera' ad una nuova ripartizione proporzionale e alla revisione, a tutti gli effetti, delle anzianita' attribuite nel grado di generale di brigata ai colonnelli delle varie armi.
Testo vigente dal 19 giugno 1948
