Per gli anni 1948, 1949, 1950 il numero delle promozioni da effettuare semestralmente ai gradi di generale di corpo d'armata, di generale di divisione e di generale di brigata non puo' essere inferiore, rispettivamente, a due al grado di generale di corpo d'armata, a quattro al grado di generale di divisione e ad undici al grado di generale di brigata, purche' l'eventuale eccedenza agli organici previsti per i predetti gradi dall'art. 1 del decreto legislativo 20 grualo 1948, n. 45, non superi complessivamente il numero di dodici uniti. Nel caso tale eccedenza superi le dodici unita', il numero complessivo di diciassette promozioni semestrali, da effettuare ai sensi del comma precedente, sara' ridotto, a partire da quelle rispettivamente assegnate ai gradi piu' elevati, di quanto necessario affinche' l'eccedenza stessa sia contenuta nelle predette dodici uniti.

Testo vigente dal 19 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;727~art3 · fonte del testo