Art. 2 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 luglio 2016, n. 136.
Abrogato dal 22 luglio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 luglio 2016, n. 136.
Abrogato dal 22 luglio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2000 al 22 luglio 2016. 70 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per "lavoratore distaccato" il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano. Il periodo limitato di cui al comma 1 e' tale quando la durata del distacco del lavoratore in territorio nazionale italiano sia sin dall'inizio predeterminata o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 LUGLIO 2016, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;72~art2 · fonte del testo
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