L'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato col regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 luglio 1947, i gestori debbono corrispondere al personale dipendente, sull'acconto d'aggio che essi sono autorizzati a trattenere sulle riscossioni estrazionali, la retribuzione mensile a loro carico nella seguente misura:
- a)all'aiuto-ricevitore che presta servizio per tutta la settimana: L. 8190 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 3.120.000; L. 7800 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 1.560.000, ma non L. 3.120.000; L. 7540 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria non superano le L. 1.560.000;
- b)all'aiuto-ricevitore che presta servizio per quattro giorni la settimana (32 ore lavorative): L. 5460 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 3.120.000; L. 5200 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 1.560.000 ma non L. 3.120.000; L. 5026 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria non superano le L. 1.560.000;
- c)all'aiuto-ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana (24 ore lavorative): L. 4095 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 3.120.000; L. 3900 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 1.560.000 ma non L. 3.120.000; L. 3770 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria non superano le L. 1.560.000".
Testo vigente dal 18 giugno 1948
