L'ammontare della tredicesima mensilita' ai gestori del lotto, concessa in base all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1711, non puo' essere inferiore, per quanto riguarda la parte commisurata ai due quinti dell'aggio lordo, alla retribuzione mensile massima di un aiuto-ricevitore, corrisposta e titolo di tredicesima mensilita' ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo suddetto. In ogni caso, la tredicesima mensilita' ai gestori, per la parte commisurata ai due quinti dell'aggio lordo, non puo' superare L. 15.000.

Testo vigente dal 18 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;717~art2 · fonte del testo