Il limite di L. 100 previsto nei precedenti articoli e' decuplicato per i debiti accertati fino al 31 dicembre 1947 e per quelli accertati successivamente e' elevato di venti volte fino alla data in cui cessera' di aver vigore la disposizione contenuta nell'art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18. In ogni caso la disposizione di cui al presente articolo non si applica per i debiti per i quali sia stato effettuato il relativo ricupero alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 18 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;715~art5 · fonte del testo