Il limite di L. 100 previsto nei precedenti articoli e' decuplicato per i debiti accertati fino al 31 dicembre 1947 e per quelli accertati successivamente e' elevato di venti volte fino alla data in cui cessera' di aver vigore la disposizione contenuta nell'art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18. In ogni caso la disposizione di cui al presente articolo non si applica per i debiti per i quali sia stato effettuato il relativo ricupero alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 18 giugno 1948
