Con effetto dal 1 gennaio 1948 sono elevati di venti volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Testo vigente dal 5 febbraio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;18~art1 · fonte del testo