Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1948 al 22 dicembre 2008. 152 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La sospensione del corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori, portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 652, continua fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che ha dato esecuzione al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, in favore dei prigionieri di guerra che alla data del 30 giugno 1947 non erano stati ancora congedati e degli internati civili che alla data stessa, non erano ancora ritornati al proprio domicilio o alla propria residenza. Agli effetti della sospensione disposta dal decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 652 e col presente decreto, agli internati civili sono parificati i militari in servizio alle armi e coloro che siano stati al seguito delle Forze armate per ragioni di servizio, dei quali non si siano avute piu' notizie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;711~art1 · fonte del testo
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